In caso di malattia da parte della badante o della colf sia il datore di lavoro che lo stesso lavoratore devono:
Lavoratore: deve avvertire immediatamente il datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore o impedimenti, entro l’orario previsto per l’inizio della prestazione lavorativa; successivamente, il lavoratore deve far pervenire al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio, il certificato medico rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia.
Datore di lavoro: alla badante in malattia, l’Inps non paga alcuna indennità ma riconosce il diritto alla conservazione del posto, per periodi differenti secondo l’anzianità maturata presso la stessa famiglia:
- 10 giorni, per anzianità fino a 6 mesi;
- 45 giorni, anzianità da sei mesi fino a 2 anni di servizio;
- 180 giorni, se l’anzianità di servizio supera i 2 anni.
Oltre alla conservazione del posto di lavoro, il datore di lavoro deve garantire il pagamento della metà del salario pattuito per i primi 3 giorni e del salario intero per i giorni successivi, fino a un massimo di:
- 8 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
- 10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni;
- 15 giorni, per anzianità superiori a due anni.
Negli eventuali giorni di ricovero ospedaliero o di degenza presso il datore di lavoro, al lavoratore non spetta l’indennità di vitto e di alloggio.