Nell’ ambito dell’intermediazione lavorativa o erogazione di servizi socio sanitari, definire quale comportamento sia “corretto” è cosa veramente complessa se non impossibile (troppe e troppo complesse sono le norme che lasciano sempre un, seppur minimo, spazio all’ interpretazione), più semplice appare definire cosa NON sia possibile fare….

Ad esempio possiamo senza dubbio affermare come NON SIA POSSIBILE per una azienda (qualunque sia la sua forma giuridica) offrire servizi di assistenza familiare ad un costo concorrenziale rispetto al CCNL per il lavoro domestico, che è un CONTRATTO AGEVOLATO (specialmente nella parte contributiva) perché RISERVATO alle PERSONE FISICHE.

Neppure le agenzie interinali, che pur possono utilizzare il CCNL Colf Badanti, possono essere concorrenziali, dovendo sostenere una serie di costi “istituzionali” che incidono pesantemente sul canone mensile addebitato alla famiglia.

Il costo di una assistente familiare è universalmente riconosciuto (per il livello CS “convivente” a 54 ore settimanali) pari ad un costo complessivo (includendo il TFR) di circa 1422 euro mensili (circa 17.000 euro all’anno).

Un altro elemento “non opinabile” è che ogni azienda che applichi un qualsiasi contratto “legale” è sottoposta, suo malgrado, a dei limiti:

non può far lavorare il dipendente così tante ore (nessun CCNL prevede più di 40 ore settimanali e qualche ora di straordinario)

non è in grado di ottenere un COSTO DEL LAVORO (che ovviamente deve poi essere ricaricato delle “spese amministrative” e del guadagno) inferiore a 20.000 euro all’anno (per circa 40 ore di lavoro settimanali), ai quali vanno aggiunti i costi relativi all’assistenza sostitutiva in caso di malattia o ferie dell’assistente familiare.

I metodi “irregolari” più diffusi per raggiungere lo scopo sono:

  • la regolarizzazione dell’assistente familiare per un numero di ore inferiore a quante effettivamente lavora;
  • utilizzare un contratto a progetto ASSOLUTAMENTE e “UFFICIALMENTE” VIETATO in questo ambito;
  • inquadrare l’assistente familiare come professionista (facendole aprire la partita IVA);
  • l’assunzione da parte di un’azienda di un dipendente con il CCNL per il lavoro domestico commettendo ben due illeciti: la somministrazione impropria di personale e l’utilizzo di un contratto che, per legge, è riservato alle persone fisiche.

TALI comportamenti ILLECITI VANIFICANO quindi la necessità di totale trasparenza e LEGALITA’ della famiglia COINVOLGENDOLA SEMPRE QUALE FRUITORE DEL SERVIZIO, che si ritrova CORRESPONSABILE IN SOLIDO con l’intermediario (in caso di contenziosi con la badante) giacché la legge italiana, mirando alla tutela della parte più debole, che è in ogni caso il lavoratore, ritiene NULLA ogni clausola contraria a tale principio.

ANCHE LA REGOLARIZZAZIONE PARZIALE dell’assistente familiare (31/40 ore quando invece ne lavora 54 o altre “trovate” del genere) non porta ALCUN BENEFICIO alla famiglia o al lavoratore (è sempre utile verificare, conti alla mano, i fantomatici risparmi). Tale malcostume crea solamente spiacevoli “appigli” per eventuali pretese postume, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l’assistente familiare.

Quindi il primo indizio di irregolarità del rapporto di lavoro con l’assistente familiare è un costo inferiore ai minimi retributivi del CCNL Colf Badanti.

Inoltre è indispensabile richiedere all’agenzia la documentazione relativa al rapporto di lavoro con l’assistente familiare e la relativa attestazione del versamento dei contributi previdenziali principale ambito di “corresponsabilità” tra la famiglia e l’intermediario.

ATTENZIONE ALLE SANZIONI !!!