Il contribuente, anziché utilizzare il modello 730 precompilato, può decidere di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando cioè il modello 730 ordinario o il modello Unico).
Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta sia in quello di presentazione al Caf o al professionista. Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
I lavoratori dipendenti che dovessero essere privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un Caf dipendenti o a un professionista abilitato.
I contribuenti che dovessero aver ricevuto il modello 730 precompilato, ma che dovessero aver percepito altri redditi non dichiarabili con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non possono utilizzare il modello precompilato ma devono presentare la dichiarazione utilizzando il modello Unico.
Il modello 730 ordinario deve essere presentato, ove se ne presentino i requisiti, dai Contribuenti che non dovessero aver ricevuto il modello 730 precompilato (esempio: perché non è in possesso della Certificazione Unica)