Errori e dimenticanze

È prevista la possibilità per i contribuenti di integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, presentandone una successiva interamente compilata. In questo modo sarà possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte,evidenziare oneri deducibili per i quali spetta la detrazione che non dovessero essere stati indicati in tutto o in parte nella dichiarazione precedente.

La differenza tra il maggior credito o il minor debito risultante dalla dichiarazione, rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla precedente, potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

Se viene presentata entro il 31 luglio si tratterà di una dichiarazione correttiva nei termini. Se viene presentata successivamente al 31 luglio si tratterà di una dichiarazione integrativa.

San Giuseppe Assistenza è a disposizione della clientela per la predisposizione della dichiarazione e per la relativa presentazione.

 

La dichiarazione correttiva nei termini

Per presentare una dichiarazione correttiva nei termini il contribuente deve barrare la casella “Correttiva nei termini” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO. I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito, dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

 

Il ravvedimento

La correzione della dichiarazione originaria, successiva al 31 luglio, per esporre redditi non dichiarati ovvero per correggere oneri indicati in eccesso si effettua grazie all’istituto del “ravvedimento”.

L’istituto del ravvedimento consente di regolarizzare le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento,quali inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc., delle quali l’autore delle violazioni abbia avuto formale conoscenza.

È sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento anche la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, indipendentemente dal fatto che sia dovuta o meno imposta. Questa violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di 32 euro.

Anche l’omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero, cioè con debiti completamente compensati dai crediti, può essere sanata tramite il ravvedimento, attraverso la presentazione del modello F24 ed il pagamento della sanzione ridotta a:

  • 10 euro se viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni;
  • 30 euro se viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.

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